Art. 2.

      1. Gli operatori pubblici e privati, gli enti locali e i soggetti del privato sociale, ancorché non appaltatori di lavori pubblici, che assumono alle proprie dipendenze ex detenuti usufruiscono del contributo di cui al comma 2. Alle assunzioni effettuate ai sensi del presente comma si applica il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni ex detenuto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il contributo di cui al presente comma è erogato per dodici mesi ed è cumulabile con eventuali agevolazioni stabilite a livello nazionale o locale.

 

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